Agevolazioni fiscali per la sostituzione degli infissi!
Nel gennaio 2017 sono entrate in vigore nuove regole sulle detrazioni fiscali che facilitano la messa in sicurezza sismica, il risparmio energetico con la sostituzione di infissi a risparmio energetico a taglio termico e la ristrutturazione delle nostre case.
Grazie alla proroga, è ancora possibile detrarre la sostituzione degli infissi per garantire maggior comfort e miglioramento termico con una diminuzione delle dispersioni, tale risparmio è evidente con la sostituzione di infissi a risparmio energetico a taglio termico.
Ma scopriamo meglio quali sono le condizioni per poter usufruire delle detrazioni e agevolazioni fiscali.
° EDIFICI ESISTENTI: la sostituzione degli infissi deve riguardare edifici esistenti, non si possono detrarre le spese sostenute per edifici in costruzioni, in questo caso si può incorrere alla detrazione fiscale del 50% per le ristrutturazioni edilizie;
° STESSA DIMENSIONE: non bisogna variare la dimensione dei nuovi infissi, la dimissione deve corrispondere alla stessa di quelli sostituiti;
° EFFICENZA ENERGETICA: la sostituzione degli infissi esistenti deve aumentare il livello di efficienza energetica con un complessivo miglioramento termico dell’abitazione;
° REQUISITI: i nuovi infissi devono rispettare i requisiti di trasmittanza definiti dal Decreto 26 Gennaio 2010.
La percentuale di detrazione delle spese sostenute per la sostituzione di infissi, è il 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2017 per ogni unità immobiliare. L’importo della detrazione va ripartito in dieci rate annuali di pari importo per un importo massimo di 60.000 euro. In riferimento alla cumulabilità delle detrazioni, la detrazione del 65% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali.
Chi può usufruirne?
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.